Anno e Semestre all'Estero

 

Prot come da segnatura Acqui Terme, 27/10/2021
Agli studenti interessati
Alle famiglie
Ai docenti
Al SITO
(sezione ANNO /SEMESTRE ALL’ESTERO)
ATTI
OGGETTO: Linee di Indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale -
Trasmissione
 Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici – Titolo V
 nota MIUR 843/2013 –
 nota MIUR 3355 28/03/2017
Le esperienze di studio all’estero da parte degli studenti che frequentano la scuola
secondaria di secondo grado sono state oggetto di chiarimenti uniformi nel tempo da
parte del MIUR.
Al fine di promuovere una positiva valorizzazione delle esperienze di mobilità, si
allegano le Linee di Indirizzo emanate dal MIUR con la nota 843/13. Dette Linee
sostituiscono a tutti gli effetti le precedenti circolari in materia.
Raccomandando una lettura integrale della documentazione allegata, si ritiene utile
riportare alcuni estratti essenziali
B.1 Piano di apprendimento e personalizzazione
E’ importante essere consapevoli che partecipare ad esperienze di studio o formazione
all’estero significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali
riconfigurando valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Essere “stranieri” in
una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie contribuisce a sviluppare competenze
di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere
e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad
orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di
una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza
di un normale anno di studio.
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Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe – in linea con
quanto previsto dall’autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle
Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e
Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni – deve essere
basato sulla centralità dell’alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze
disciplinari (in Italia e all’estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove
competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.
………
b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale
di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno
successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l’intera gamma
di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta
particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi
dell’istituto straniero;
Si riporta integralmente la sezione
B.3 Periodo annuale di studio all’estero: verifica e attribuzione del credito
scolastico.
“Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare
il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata
dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle
competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto
formativo.
Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le
competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella
sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di classe valuta
gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva. Può
anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si
sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione
globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero
sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di
definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di
oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota della Direzione
Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).
E’ in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di
idoneità che sono previsti dall’ordinamento per altre casistiche.
Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere
incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed
informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti
a soggiorni di studio o formazione all’estero. Questa forma di valutazione
favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli
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studenti nell’ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze,
anche attraverso l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non
formali e informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013). Per esperienze di
mobilità nei Paesi Europei va ovviamente incoraggiato l’uso dei dispositivi
previsti dalla Unione Europea (es. Europass Mobility ).
A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un
titolo di studio nell’istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di
riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui
al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.”
B.4 Brevi periodi di studio o formazione all’estero
Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al
caso dei brevi periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all’estero
periodi di studio o formazione della durata di alcuni mesi, può trovare
applicazione l’articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale
prevede che, “sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti
predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all’eventuale
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. Ai fini della valutazione
intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni
sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non
presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica
dell’apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine dell’attività didattica
annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.
Per debito d’ufficio, si evidenzia che
 la nota MIUR 3355 del 28/03/2017 fornisce chiarimenti essenziali in merito al
PCTO. Si rimanda integralmente a quanto evidenziato al punto 7 p. 10/17.
Restando a disposizione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Angela Miraglia
Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Allegati

patto formativo aggiornato al 16.11.docx.pdf

Nota Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca generale.pdf

nota-3355-del-28-marzo-2017-chiarimenti-interpretativi-alternanza-scuola-lavoro.pdf

prot843_13.pdf

prot2787_11 - Appendice.pdf

prot2787_11.pdf